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Nuova RCA aziende: assicurazione dei mezzi aziendali

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I dati relativi al mondo delle assicurazioni dei cosiddetti “rami danni” indicano chiaramente che l’Italia non ha mai avuto una grande propensione alla stipula di queste polizze. A livello europeo, rispetto ad altre nazioni, siamo decisamente inferiori per premi pagati e per numero di contratti sottoscritti. Nel corso dell’ultima assemblea di IVASS, che rappresenta l’Authority di settore, sono stati resi noti i numeri definitivi relativi al 2023, segnalando che, per l’anno trascorso, la raccolta dei premi lordi contabilizzati nei rami danni ammonta a 43,5 miliardi di euro, con un incremento dell’8,9% rispetto al 2022. Il rapporto rispetto al PIL è circa del 2%, restando comunque ben al di sotto della media europea che invece si attesta attorno al 4,5%.

Occorre però dare una lettura più approfondita di questi dati: infatti, più di 16 miliardi della raccolta vengono indirizzati al comparto auto, che continua a rappresentare circa il 40% dell’intero mercato dei rami danni. Tradotto in numeri di polizza, in Italia nella sola RCA vengono stipulati ogni anno più di 45 milioni di polizze! Questo evidente sbilancio, ancor più marcato negli anni precedenti, porta alla inevitabile conseguenza che in Italia il tema dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità da circolazione coinvolga decine di milioni di italiani e che ogni modifica e variazione comporti molte interpretazioni, discussioni, e polemiche.

Ed è proprio ciò che sta accadendo negli ultimi tempi e su cui si intende fare un minimo di chiarezza. Infatti, il D.Lgs. 184/2023 ha recepito la direttiva (UE) 2021/2118 (normativa europea) in materia di assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli. Il decreto attuativo è stato poi integrato con il c.d. “Decreto Milleproroghe” (D.L. 30 dicembre 2023 n. 215, convertito dalla Legge 23 febbraio 2024 n. 18). In particolare, viene stabilito che vi è obbligo di assicurazione RCA di qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica e che circola su qualsiasi suolo, ma non su rotaia, con un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h.

La più rilevante differenza rispetto alla precedente normativa è data dall’eliminazione del concetto di circolazione su suolo pubblico o area ad esso equiparata, estendendo di fatto l’obbligo assicurativo anche alle aree private. Sino al 30 giugno u.s., era prevista una specifica deroga per i mezzi agricoli, ma la recente approvazione del Decreto Agricoltura ha confermato che dal 1 luglio l’obbligo di cui sopra vige anche per questa tipologia di veicoli. Si tratta dunque di una modifica assai rilevante, che coinvolge moltissime aziende di svariati settori ed ha creato alcune problematiche interpretative ed applicative.

In particolare, tali problemi sono emersi soprattutto per quei veicoli che, non essendo immatricolati, non possono accedere al suolo pubblico o ad aree equiparate, ma che neppure prima avevano l’obbligo di assicurazione. Le prese di posizione contrarie a questa norma sono state davvero numerose, supportate anche da alcune associazioni di categorie imprenditoriali. Tuttavia, ad oggi tutto questo appare superato dalla norma che così si esprime al nuovo art. 122 del Codice delle Assicurazioni Private: “Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente.”

Anche grazie ad alcune indicazioni ministeriali e a precise sentenze di giurisprudenza, l’interpretazione ormai consolidata porta a concludere che la norma, nel porre l'obbligo assicurativo, non fa riferimento alle caratteristiche strutturali del mezzo e al luogo ove essi si trovano, bensì alla sua utilizzazione. Viene escluso l'obbligo di copertura assicurativa solo se il veicolo, in un determinato momento, è impiegato per attività diverse dalla circolazione (es: autogrù in sosta con braccio meccanico in funzione). Nel momento in cui il veicolo torna in movimento o circolazione, torna soggetto all'obbligo assicurativo.

È importante segnalare che eventuali sinistri che dovessero coinvolgere muletti, carrelli, macchine operatrici o altri mezzi di movimentazione durante la fase di circolazione potrebbero essere contestati. Infatti, le compagnie assicurative che offrono polizze di Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT) escludono dalla copertura l’utilizzo di mezzi soggetti alla polizza obbligatoria RCA. Fino all'entrata in vigore della nuova normativa, mezzi come muletti e macchine operatrici rientravano nel perimetro delle polizze RCT.

Alla luce di queste modifiche, è necessario mappare il “parco muletti, carrelli, macchine operatrici, mezzi agricoli” aziendale, al fine di verificare quali rientrino nelle nuove specifiche tecniche e siano soggetti ai nuovi obblighi assicurativi. Il consiglio è di raccogliere i dati necessari per una valutazione corretta, anche consultando un Broker di assicurazione specializzato.