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Assicurazione eventi catastrofali imprese: obblighi e scadenze

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Come abbiamo già avuto modo di commentare, la Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) ha introdotto l’obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative contro i danni derivanti da eventi catastrofali per quanto riguarda terreni, fabbricati ed impianti e macchinari.
La data di entrata in vigore dell’obbligo era stata inizialmente fissata al 31 dicembre 2024, venendo poi spostata al 31 marzo 2025, tramite un’apposita indicazione contenuta nel Mille Proroghe del 2025.
Quando tutto sembrava essere pronto (…o quasi), è intervenuto un nuovo provvedimento legislativo tramite il Decreto-Legge n. 39 del 31 marzo 2025 che ha apportato modifiche significative, prorogando le scadenze per l’adempimento in base alla dimensione dell’impresa.

Più in dettaglio, il Decreto Legge prevede l’obbligo:

– entro il 31 marzo 2025 per le grandi imprese. In questo caso, per i primi 90 giorni, non sono previste sanzioni in caso di mancata sottoscrizione della polizza;

– entro il 1° ottobre 2025 per le medie imprese;

– entro il 31 dicembre 2025, per le piccole e microimprese.

Il provvedimento riporta anche i criteri per individuare la categoria imprenditoriale di appartenenza (piccola, micro, media e grande impresa):

– le microimprese sono quelle che rispettano almeno due dei seguenti limiti: stato patrimoniale non superiore a 450.000 di euro; ricavi netti di vendite e prestazioni non superiori a 900.000 di euro; numero medio dei dipendenti fino a 10 unità;

– le piccole imprese sono quelle che rispettano almeno due dei seguenti limiti: stato patrimoniale non superiore a 5.000.000 di euro; ricavi netti di vendite e prestazioni non superiori a 10.000.000 di euro; numero medio dei dipendenti fino a 50 unità;

– le imprese di medie dimensioni sono quelle che rispettano almeno due dei seguenti limiti: stato patrimoniale non superiore a 25.000.000 euro; ricavi netti di vendite e prestazioni non superiori a 50.000.000 di euro; numero medio dei dipendenti fino a 250 unità;

– le grandi imprese sono quelle che rientrano in almeno due dei seguenti criteri: stato patrimoniale superiore a 25.000.000 euro; ricavi netti di vendite e prestazioni superiori a 50.000.000 euro; numero medio dei dipendenti superiore a 250 unità).

Sul tema si possono sviluppare considerazioni di segno opposto.

Infatti, da una parte, la proroga è giustificata dalle difficoltà che le Imprese hanno riscontrato a trovare soluzioni efficaci su un mercato assicurativo non ancora consolidato e recettivo, con proposte e quotazioni spesso troppo difformi tra di loro e non sempre nel pieno rispetto della legge.

D’altro canto, rinviare ulteriormente una norma così rilevante per l’intera comunità non pare una scelta oculata e molto probabilmente alcune difficoltà operative si riproporranno anche alle nuove date previste per l’entrata in vigore.

In ogni caso la proroga è un dato di fatto e l’auspicio è che Imprese da una parte ed Assicuratori dall’altra si impegnino più fattivamente per rendere concreta una previsione di legge che appare sempre più necessaria, alla luce dei frequenti eventi calamitosi che si sono succeduti anche negli ultimi tempi.

Lo spostamento delle date non ha invece modificato in alcun modo l’impianto della norma, su cui poggiano ancora alcuni margini di interpretazione ed incertezza.

In particolare, si evidenziano questi temi, con alcune indicazioni che il mercato inizia a fornire:

Se non si è proprietari dei beni (fabbricati, impianti e/o attrezzature) che vengono utilizzati nella propria attività lavorativa, come bisogna comportarsi? Come chiarito dall’art. 1 bis della legge fiscale (legge 189/2024) pubblicata a dicembre 2024, in caso di beni – sia fabbricati che impianti e attrezzature – concessi in locazione, l’affittuario/utilizzatore, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa obbligatoria. A titolo esemplificativo, in caso di beni concessi in locazione, affitto o usufrutto, anche il locatario/affittuario o usufruttuario iscritto nel Registro delle imprese, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa.

Beni in leasing e noleggio, a chi spetta l’obbligo di copertura? Come chiarito dall’art. 1- bis del decreto-legge n. 155/2024, convertito in legge n. 189/2024 e dall’art. 1, co. 1, lett. b), del D.M. 18/ 2025, l’oggetto della copertura assicurativa sono i beni elencati dall’articolo 2424 del codice civile (nello specifico quelli di cui al primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa. Sono esclusi dall’obbligo assicurativo i beni già assistiti da analoga copertura anche qualora sia stata stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.

Per le polizze già rinnovate alla data di pubblicazione del decreto che prevedano almeno una garanzia catastrofale, l’adeguamento delle condizioni di polizza deve avere effetto, in caso di premio annuale frazionato, alla scadenza infra-anno oppure alla scadenza annuale del contratto? Se il pagamento del premio è annuale, la polizza potrà essere adeguata alle nuove disposizioni di legge al primo rinnovo utile; se invece il premio annuale è frazionato/rateizzato, l’adeguamento potrà avvenire al primo quietanzamento utile (conformemente a quanto previsto dall’art. 11, commi 1 e 2, del DM n. 18/2025 attuativo della legge).

Come viene definito il perimetro della copertura assicurativa obbligatoria?

Per i fabbricati, l’importo massimo assicurabile (cosiddetta SOMMA ASSICURATA) è rappresentato dal valore di ricostruzione a nuovo, ossia l’importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità (valore di ricostruzione);

per gli impianti, le attrezzature e i macchinari, la somma assicurata è rappresentata dal valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato (costo di rimpiazzo);

per i terreni, la somma assicurata è rappresentata dai costi necessari per sgomberare, bonificare e ripristinare il terreno in una condizione pari a quella precedente all’evento assicurato (primo rischio assoluto).

Anche sotto questi profili è auspicabile che vengano nel tempo vengano a consolidarsi prassi ed interpretazione, per consentire alle parti in causa di poter orientare nel miglior modo possibile le scelte per avere una corretta e puntuale tutela dei beni assicurati.